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Attualità

I diritti delle madri lavoratrici durante e dopo la gravidanza. Intervista all’avvocato

legge-italiana-lavoro-gravidanzaLe domande all'avvocato Umberto Chialastri, esperto in Diritto del Lavoro e Diritto Familiare e consulente del sito Modellocurriculum.com, sui diritti delle madri lavoratrici in gravidanza e dopo il parto.

  • Avvocato ci dica come viene tutelata la donna in stato interessante dalla legislazione italiana?

La legge principale a tutela delle donne in gravidanza – maternità è la legge 151 del 26 marzo 2001.

  • In che momento della gravidanza la donna può lasciare il lavoro per entrare in maternità e attendere il parto?

Il concetto base è che la donna ha diritto a 5 mesi di astensione per maternità. Può decidere lei se farli decorrere dal settimo o dall'ottavo mese. Nel secondo caso rimarrà un mese in più a casa dopo la nascita. L'astensione per 5 mesi è comunque obbligatoria.

  • Quali sono i diritti della mamma lavoratrice?

Il primo diritto è la tutela dal licenziamento a partire dal momento in cui è stata comunicata la gravidanza e fino a quando il bambino ha 12 mesi. Se il datore di lavoro licenzia la donna in stato di gravidanza, sostenendo di non averne avuto comunicazione, la donna ha 90 giorni per produrre il certificato medico dimostrante che già era in stato interessante quando è stato effettuato il licenziamento.



Durante il periodo di gravidanza, la donna non può portare pesi, fare il lavoro notturno, svolgere attività pericolose o stressanti. Non può svolgere turni lavorativi dalle 24:00 alle 6:00. Durante questo periodo maturano regolarmente ferie e tredicesima.

  • Le aziende italiane possono essere considerate flessibili con le lavoratrici mamme? Quali sono gli strumenti  che che mettono a disposizione?

Questo dipende più dalla singola azienda e da specifiche contrattazioni collettive di settore che non da norme generali.

  • Finito il congedo di maternità, ci sono altri strumenti che la mamma lavoratrice ha a disposizione per passare più tempo con i suoi figli?

Sì, c'è l'astensione facoltativa o congedo parentale: ulteriori 6 mesi di astensione facoltativa per i primi 8 anni di vita del bambino. Queste astensioni possono essere usate anche dal padre.

  • Quindi l'età-limite del bambino affinché la mamma o il padre possano usufruire di periodi di astensione facoltativa è 8 anni.

Sì, fino a 8 anni del bambino e il medesimo diritto lo ha il padre.

  • Durante il periodo di astensione facoltativa dal lavoro si riceve lo stesso salario che si riceveva prima dell'inizio della maternità?

No , si percepisce l'80 %.

  • L'astensione facoltativa è un diritto garantito con qualsiasi tipo di contratto o solo con quelli a tempo indeterminato?

Ogni diritto è garantito nell'ambito del contratto e della sua durata. In altri termini, la lavoratrice ha diritto alla astensione e a tutto ma il periodo lavorativo cessa comunque alla scadenza del termine del contratto.

  • Durante il periodo di allattamento esistono permessi di cui usufruire?

Durante il primo anno di vita la madre può assentarsi due ore al giorno per l'allattamento del bambino. Se l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore si può assentare per una sola ora. Le due ore possono essere usufruite tutte insieme o frazionate. Se all'interno del luogo di lavoro esiste un nido aziendale, il permesso scende ad un'ora e la madre non può allontanarsi.

  • Al rientro a lavoro dopo la gravidanza, la mamma lavoratrice ha diritto a ritrovare esattamente il posto che aveva prima di assentarsi?

Sì.

  • Se al rientro dopo la gravidanza, alla mamma lavoratrice viene data una mansione inferiore, cosa deve fare?

Può agire davanti al Giudice del Lavoro.

  • In Italia le donne fra i 25 e i 54 anni con figli fanno più fatica a lavorare mentre il tasso di occupazione maschile sale proporzionalmente al numero dei figli.

Al di là delle situazioni legali e di leggi e leggine, la donna in gravidanza è per alcuni aspetti comunque una parte debole. Esiste quindi una situazione sociale per la quale le donne hanno di fatto meno opportunità. A tutto questo vanno aggiunti i maltrattamenti che purtroppo le donne, in maniera sottile o evidente, subiscono sia a casa che nel luogo di lavoro. Al di là delle possibilità di difesa legali, occorre che la prima a volersi difendere sia la donna stessa e non subisca magari per un erroneo calcolo delle possibilità o per la ricerca di una tranquillità solo sperata.

 

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