Assegno di maternità: a chi spetta e quando?

L'assegno di maternità è una forma di assistenza ai neogenitori (così come il congedo parentale) durante i primi mesi di vita del bambino.



È, in sostanza, un assegno che la madre lavoratrice o disoccupata, che non ha maturato sufficienti contributi per aver diritto ai trattamenti previdenziali di maternità, può chiedere all' Inps.

Da chi è concesso l' assegno di maternità?

Può essere concesso ed erogato direttamente dallo Stato (tramite Inps) oppure concesso dai Comuni ed erogato dall' Inps in presenza di precisi requisiti reddituali e non solo. Requisito fondamentale è il possesso della residenza italiana e della cittadinanza italiana o di un paese dell' Unione Europea nel caso in cui si tratti di un cittadino con regolare permesso di soggiorno.

Assegno di maternità: in quale caso spetta al padre?

L'assegno di maternità spetta al padre nel caso in cui il figlio gli venga affidato esclusivamente.

Di quali requisiti ho bisogno?

I requisiti di cui deve essere in possesso la madre per ottenere l'assegno riconosciuto dallo Stato sono:

  • la madre lavoratrice, deve avere almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione
  • se la madre ha lavorato per almeno 3 mesi e ha perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il periodo che intercorre tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell’effettivo ingresso in famiglia del bambino in caso di adozione o affidamento, non deve essere superiore al periodo di fruizione delle prestazioni godute e comunque non superiore a 9 mesi
  • se durante la gravidanza la madre ha terminato di lavorare, anche se per dimissioni volontarie, è necessario che faccia valere 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto.

Per ottenere l' assegno da parte del Comune è necessaria la presenza di determinati requisiti reddituali che variano di anno in anno. Inoltre, non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali. In ogni caso è indispensabile la cittadinanza italiana, o di un paese europeo, purché si abbia la residenza in Italia.

Quando  e dove devo presentare la domanda?

La domanda deve essere presentata presso la sede Inps competente o presso il Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del bambino o, in caso di adozione, dall' effettiva entrata in famiglia del piccolo.